l Consiglio dei Ministri ha approvato il 5/01/2021 un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede:
- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
SINTESI
LE MISURE RESTRITTIVE DAL 7 AL 15 GENNAIO
• Nei giorni 7 e 8 Gennaio si applicheranno le misure previste per la zona gialla “rafforzata”
• Nei giorni prefestivi e festivi del 9 e 10 Gennaio in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione»
• Dall’11 gennaio scatta la divisione in fasce sulla base dell’applicazione dei nuovi parametri validati dal Comitato tecnico-scientifico
MISURE ZONA GIALLA “RAFFORZATA “
SPOSTAMENTI
• Vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro,salute e necessità
• Sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione
• Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
BAR E RISTORANTI
• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,pasticcerie)sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
• Dopo le ore18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
• Negozi aperti
SCUOLA
• A partire dall’11 gennaio 2021, al 50 % degli studenti delle scuole secondarie sarà garantita l’attività didattica in presenza
• Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021
• Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea
MISURE ZONE ARANCIONI
SPOSTAMENTI
• Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
• È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra eda un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute
• Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
• Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in un raggio di 30 km ad eccezione dei capoluoghi di provincia
BAR E RISTORAZIONE
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie,pasticcerie)
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
• Negozi aperti
• Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole
SCUOLA
A partire dall’11 gennaio 2021, al 50 % degli studenti delle scuolesecondariesaràgarantital’attivitàdidatticainpresenza
• Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza a partire dal 7 gennaio 2021
• Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea
MISURE ZONE ROSSE
SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro
• Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
• È consentito solo lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta algiorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nello stesso comune e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
BAR E RISTORANTI
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie,pasticcerie)
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
• Ristorazione con asporto consentita fino alle ore22.00
ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici
SCUOLA
• Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza
• Resta sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza
SPORT
• Sospese le attività nei centri sportivi
• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale