E' stata emanata una nuova Ordinanza Sindacale relativa alle disposizioni sanitarie contro la Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
Il D.M. 6 dicembre 2021, all’art. 1, lett. i) aveva, infatti, abrogato il D.M. 30 ottobre 2007, che istituiva la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), dal momento che costituiva una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie di conifere. Il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato poiché non sussiste più la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario. Permane, tuttavia, la necessità di intervenire per la tutela della salute delle persone e degli animali domestici qualora l’infestazione sia presente in prossimità di nuclei abitati, a causa della presenza sulle larve mature del lepidottero, che abbandonano il nido, di peli urticanti, i quali possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell’uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), che possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi, poiché i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento.
Pertanto la precedente Ordinanza Sindacale rep. n. OSFP/2019/107, prot. gen. n. 238446, del 19/12/2019, è stata revocata e contestualmente ne è stata emanata una nuova, la OSFP/2022/14, prot. gen. n. 52407, del 18/03/2022, che dispone gli interventi obbligatori da effettuarsi da parte dei privati qualora sia rinvenuta un’infestazione di Processionaria del pino in prossimità di zone abitate.
Pertanto:
- gli amministratori condominiali
- i conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte ove siano presenti pini o cedri devono intraprendere i seguenti interventi:
a) effettuare annualmente durante il periodo invernale tutte le opportune verifiche e ispezioni sugli alberi presenti nei terreni di loro pertinenza per accertare la presenza di nidi di Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), ricordando che le specie più a rischio sono il pino nero (Pinus nigra), il pino silvestre (Pinus silvestris), il pino domestico (Pinus pinea), il pino marittimo (Pinus pinaster) e varie specie di cedro (Cedrus spp.), senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall’insetto;
b) intervenire obbligatoriamente e IMMEDIATAMENTE, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, con la rimozione e la distruzione dei nidi stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate. I nidi dovranno essere asportati unitamente al pezzo di ramo interessato e dovranno essere chiusi accuratamente in appositi sacchi in materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana. I sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere conferiti a ditte specializzate e autorizzate allo smaltimento.
c) Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l’agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico, in esclusiva modalità endoterapica, mediante ditte specializzate. In questo caso, la preventiva notifica dell’esecuzione dei trattamenti dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima del trattamento all’Azienda USL di Parma mediante PEC all’indirizzo serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it